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Lo Statuto del Cesavo

Articolo 1 Costituzione e sede

É costituita, con sede legale a Savona, l'associazione di volontariato di cui alla legge 266/1991 denominata "Centro Savonese di Servizi per il Volontariato" indicata con l'acronimo CESAVO.

Articolo 2 Principi ispiratori

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa del Cesavo sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. - Le attività ed i servizi del Cesavo sono forniti alle associazioni di volontariato a titolo gratuito e senza alcun fine di lucro.

Articolo 3 Finalità

Il Cesavo, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regioni, enti locali, università, fondazioni, enti privati, ecc., svolge le proprie attività a favore di tutte le realtà del volontariato della Provincia di Savona ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della regione Liguria, nonchè quelle che si renderanno necessarie per rispondere alle esigenze che potranno essere espresse in futuro dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato. In particolare il Cesavo si pone l'obiettivo di:
- Promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato, soprattutto a livello della provincia di Savona.
- Favorire i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni di volontariato, per un utile scambio di conoscenze ed esperienze allíinterno del mondo del terzo Settore.
- Stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare, di conseguenza, gli interventi opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la qualità e la dignità della vita.
- Predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione.
- Fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà.
- Offrire gratuitamente informazioni, notizie, dati ed ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nellíarea della provincia di Savona.
- Allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari.
- Verificare la corretta attuazione delle norme di legge nazionali e regionali che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese delle persone con problemi economici, sociali, sanitari e relazionali.
- Promuovere attività editoriali, progetti di comunicazione sociale.
- Predisporre piani di progettazione sociale a favore del volontariato.
- Organizzare e curare banche dati e archivi documentali, predisporre programmi informatici dedicati alla gestione e allíorganizzazione delle associazioni.

Articolo 4 Coordinamento con altri centri di servizio

Il CESAVO si impegna a promuovere e ad aderire a forme di collaborazione e coordinamento con altri centri di servizio del volontariato, al fine di permettere la circolazione e la qualificazione delle esperienze e la migliore utilizzazione delle risorse.

Articolo 5 Aderenti

Possono aderire, attraverso i propri rappresentanti, le organizzazioni di volontariato, iscritte o non iscritte al Registro Regionale del Volontariato e le associazioni no profitî di promozione sociale le cui finalità istitutive corrispondano ai principi costitutivi del Cesavo, come all'art. 2 del presente Statuto. L'adesione al Cesavo avviene secondo le seguenti tipologie:
a) Le associazioni di ambito provinciale (con sede nella Provincia di Savona), aderenti a strutture nazionali o regionali con almeno 12 basi associative giuridicamente e patrimonial-mente autonome, operanti sul territorio provinciale;
b) Le associazioni, federazioni o coordinamenti organizzati sul territorio corrispondente agli ambiti di zona e presenti in ognuno degli ambiti medesimi;
c) Associazioni nazionali, regionali o provinciali con uníunica struttura sul territorio della provincia di Savona;
d) Associazioni di carattere comunale o locale, o comunque non comprese nei punti precedenti.
- La domanda di ammissione, nelle forme previste dal regolamento di assemblea, è esaminata dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla ratifica dell'Assemblea. L'ammissione decorre dalla data di approvazione dell'assemblea.
- Le organizzazioni aderenti cessano di aderire al Cesavo per:
A) dimissioni volontarie o non rinnovo dell'adesione annuale;
B) attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea del Cesavo;
C) mancato versamento della quota associativa annuale;
D) scioglimento dellíassociazione aderente;
E) esclusione per gravi motivi.
- Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- Le organizzazioni, i gruppi ed i movimenti di volontariato aderenti al Cesavo operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo del volontariato, con solidarietà, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, tradizioni religiose, condizioni sociali e culturali.

Articolo 6 Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative del Cesavo, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente, di svolgere il lavoro comunemente concordato.
- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento dallíappartenenza al Cesavo.
- Le organizzazioni aderenti sono tenute a confermare annualmente la volontà di aderire al Cesavo, come previsto dal Regolamento.
- Le organizzazioni aderenti sono tenute a versare annualmente la quota associativa, come previsto dal Regolamento.
- L'organizzazione esclusa ai sensi dell'art. 5 lett. E può ricorrere allíautorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- Gli aderenti hanno líobbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Articolo 7 Organi del Cesavo

Sono organi del Cesavo:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio di Garanzia
e) il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, con le modalità previste dall'art. 5 e dall'art. 9 del presente Statuto.
- Essa è presieduta dal Presidente del Cesavo, che la convoca, in via ordinaria, almeno due volte líanno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- In caso di assenza temporanea del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge un proprio Presidente.
- La convocazione dellíAssemblea può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei quindici giorni successivi.
- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aderenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
- In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione dei beni dell'Associazione.
- La redazione dei verbali di Assemblea é garantita dalla struttura tecnica del Cesavo.
- Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro numerato a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal verbalizzante facente parte della struttura tecnica del Cesavo.

Articolo 9 Svolgimento e compiti dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con le seguenti modalità:
- Ogni organizzazione aderente di tipo a), di cui allíart. 5 del presente Statuto, può partecipare all'Assemblea con quattro delegati.
- Ogni Organizzazione aderente di tipo b), di cui all'art. 5 del presente Statuto, può partecipare all'Assemblea con un delegato per ogni ambito.
- Ogni Organizzazione aderente di tipo c), di cui all'art. 5 del presente Statuto, può partecipare all'Assemblea con due delegati.
- Ogni Organizzazione aderente di tipo d), di cui all'art. 5 del presente Statuto, può partecipare all'Assemblea con un delegato. Ogni delegato ha diritto ad un voto.
Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) Approvare il Regolamento contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea non dettagliatamente specificate dal presente Statuto.
b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea.
c) Sostituire i Componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o cessati dalla carica, fino ad un massimo di un terzo dei Componenti.
d) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
e) Definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo.
f) Discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
g) Discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
h) Accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione.
i) Deliberare in merito alla esclusione per gravi motivi di una associazione aderente.
l) Approvare le modifiche dello statuto e deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.
m) Nominare i liquidatori e/o deliberare in merito alla devoluzione dei beni dell'Associazione.
n) Deliberare in merito alle azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti.
Tali delibere sono attuate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Articolo 10 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377 C.C.). Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Articolo 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea delle Organizzazioni aderenti a scrutinio segreto, ed è composto da un minimo di sei persone fisiche ad un massimo di dodici persone fisiche, membri in numero pari, ai quali va aggiunto un componente di diritto designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.
- Ogni Organizzazione aderente può proporre un solo candidato.
- Le modalità di candidatura e di elezione sono normate dal Regolamento di Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto, il Presidente ed un vicepresidente.
- Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento per il funzionamento dell'organo stesso.
- Il Consiglio dura in carica tre anni.
- Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con scadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza temporanea, dal Vice Presidente. La redazione dei verbali del Direttivo è garantita dalla struttura tecnica del Cesavo. Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro numerato a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Direttore.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) proporre allíassemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dellíassociazione;
b) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
c) gestire le risorse economiche ordinarie e straordinarie e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi oltre alle relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
d) esaminare e proporre all'Assemblea le domande d'adesione e le esclusioni delle associazioni aderenti;
e) stabilire la quota annuale di adesione;
f) ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
g) Sostituire il Presidente dimissionario o cessato dalla carica.

- Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea.
- I Membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche. É previsto il rimborso delle spese sostenute svolte in nome e per conto dell'Associazione, sono inoltre messi a disposizione i mezzi e le strutture adeguate per svolgere al meglio il proprio compito.

Articolo 12 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, lo sostituisce il Vice Presidente. In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Collegio di garanzia

I componenti del Collegio di Garanzia vengono eletti dall'assemblea fra una rosa di candidati segnalati dalle associazioni aderenti.
- É formato da cinque componenti effettivi.
- Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione od i suoi organi interni, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.
- Il componente più anziano díetà convoca la prima riunione del Collegio che elegge a voto segreto il suo Presidente.
- Il Collegio di Garanzia è organismo super partes.
- Dura in carica tre anni.

Articolo 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente è nominato dal comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Liguria, gli altri, scelti tra persone di sicura competenza, sono eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno, entro trenta giorni dall'elezione, il Presidente, il quale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei conti:
- verifica il corretto utilizzo delle risorse economiche, la corretta tenuta delle scritture contabili,
- redige una relazione di accompagnamento ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare allíAssemblea.
- I componenti del Collegio dei Revisori dei conti eletti dallíassemblea del Cesavo, durano in carica tre anni.

Articolo 15 Durata e gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite.
- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 16 Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza e di efficacia.
- Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del Cesavo entro dieci giorni prima della seduta dellíAssemblea e può essere consultato da ogni aderente.
- Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Detto bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti e da quella del Presidente.
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni ed i contributi eventualmente ricevuti
- Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale del Cesavo.

Articolo 17 Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:
- Erogazioni del Comitato di Gestione dei Fondi speciali per il Volontariato della Regione Liguria come da legge 266/91
- quote associative degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dallo Stato, enti locali, enti ed istituzioni pubbliche
- contributi da organismi internazionali
- donazioni
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente e del Direttore. Il patrimonio dell'Associazione è pertanto costituito dalle erogazioni e contributi, come sopra specificati e dai beni mobili ed immobili regolarmente inventariati.

Articolo 18 Direttore

Il Cesavo si può dotare di una struttura tecnica e di risorse umane e professionali compatibili con le risorse economiche a disposizione. La figura di coordinamento del Cesavo è il Direttore, il quale garantisce il funzionamento e l'organizzazione del Centro. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente sulla base di competenze, professionalità, qualità relazionali e morali. La selezione dei candidati viene svolta da una equipe di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo e composta da esperti in vari settori delle discipline umanistiche e tecniche. Il Direttore svolge la funzione di coordinamento del personale e dei collaboratori, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Condivide con il Presidente la gestione economica e finanziaria del centro di servizi. Il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo il piano programmatico delle attività del Cesavo e provvede alla sua realizzazione avvalendosi di collaboratori e professionisti.

Articolo 19 Staff tecnico

Lo staff tecnico è composto da professionisti, collaboratori e dipendenti che concorrono alla gestione amministrativa e alla realizzazione degli scopi sociali del Cesavo come da art. 3 del presente Statuto. Lo staff tecnico è coordinato dal Direttore. Lo staff tecnico garantisce il normale funzionamento del Centro, i servizi e le consulenze alle associazioni di volontariato. I componenti dello staff tecnico vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta congiunta del Presidente e del Direttore tra persone di sicura competenza nei settori professionali relativi agli scopi istituzionali del Cesavo.

Articolo 20 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria.
- In caso di modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli associati; le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di scioglimento del Cesavo l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21 Durata dell'associazione e scioglimento

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. - L'associazione si estingue anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
- Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi del patrimonio dell'associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea e dal codice civile nelle disposizioni di attuazione, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Articolo 22 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292 C.C.).

Articolo 23 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.